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L`impugnazione presso il procuratore costituito, e/o domiciliatario della parte, per soddisfare gli oneri imposti dall`art. 330 c.p.c., va effettuata nel domicilio da lui eletto, se esercente l`ufficio in un circondario diverso da quello di assegnazione, o, altrimenti, nel suo domicilio effettivo, previo riscontro dell`albo professionale, e, nel caso di esito negativo della notifica richiesta in
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detti luoghi non imputabile al notificante, il procedimento notificatorio puo` essere riattivato e concluso, anche dopo il decorso dei relativi termini, mediante istanza al giudice ad quem di fissazione di un termine perentorio per completare la notifica, depositata contestualmente all`attestazione dell`omessa notifica, nel termine previsto per la costituzione della parte nel caso di regolare
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instaurazione del contraddittorio. Ove poi, la tardiva notifica dell`atto di impugnazione possa comportarne la nullita` per il mancato rispetto dei termini di comparizione, l`istanza deve contenere la richiesta al giudice di fissare, a norma dell`art. 164 c.p.c., un termine perentorio per la rinnovazione della impugnazione.
Cassazione Civile, Sezione Unite, Sentenza n. 3818 del 18 febbraio 2009
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